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*Proroga triennale della detrazione IRPEF del 36% e dell'applicazione dell'aliquota IVA al 10%*


Legge Finanziaria 2008. Agevolazioni per gli interventi di recupero edilizio: proroga triennale della detrazione IRPEF del 36% e dell'applicazione dell'aliquota IVA al 10%. Reintroduzione della detrazione del 36% per l'acquisto di immobili ristrutturati
Per il triennio 2008-2010, la Legge Finanziaria per il 2008 prevede la proroga della detrazione IRPEF del 36% per le spese di recupero dei fabbricati abitativi, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare; per il medesimo periodo è stata prorogata l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui fabbricati abitativi.
Inoltre è stata prevista la reintroduzione della detrazione IRPEF del 36% per l'acquisto di abitazioni comprese in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni.

Approfondimenti
Per il triennio 2008-2010, la legge n. 244/2007 (art. 1, commi 17, 18 e 19) prevede la proroga:
- della detrazione IRPEF del 36% per le spese di recupero dei fabbricati abitativi, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare;
- dell'applicazione dell'IVA agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui fabbricati abitativi;
Inoltre, è stata reintrodotta la detrazione IRPEF del 36% per l’acquisto di abitazioni comprese in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni, a condizione che:
- gli interventi di recupero (restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia) realizzati sull'intero fabbricato siano eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
- il rogito per l'acquisto delle abitazioni sia stipulato entro il 30 giugno 2011.
La detrazione in questione si applica su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere comunque nel limite massimo di 48.000 euro per unità abitativa (come disposto dall'art. 9, comma 2, legge 448/2001, richiamato dalla legge n. 244/07).
Anche per il 2008, infine, la Legge Finanziaria conferma, ai fini della detrazione IRPEF del 36%, l'obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera (già previsto per il 2007 dalla legge n. 296/06), sia per gli interventi di recupero, sia per l'acquisto di abitazioni ristrutturate. L'inosservanza di tale obbligo comporta la decadenza dall'agevolazione.
Ai fini dell'IVA, invece, per le fatture emesse dal 1° gennaio 2008, la Legge Finanziaria non ripropone l'obbligo di riportare in fattura il costo della manodopera (obbligo introdotto, per il 2007, dalla legge n. 296/06): da ciò si deduce che tale indicazione non è più necessaria per fruire dell'aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni (obbligo che, pertanto, ha riguardato le fatture relative a tali interventi, emesse dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007).


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